(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 23 aprile 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6933 del 29 dicembre 1995; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento vengono definiti gli aspetti organizzativi del servizio di pronto soccorso con eliambulanze, istituito con legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, nonche' i requisiti tecnico-sanitari per l'attivita' di pronto soccorso con eliambulanza. 2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati: a) interventi primari: gli interventi in cui un team dell'emergenza sanitaria, in caso di necessita' allargato a specialisti, interviene direttamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di vista medico e infine per trasportarlo in una struttura ospedaliera in grado di curare la lesione piu' grave da lui riportata; b) interventi secondari: sono trasferimenti di persone malate o ferite, su indicazione medica, da una struttura ospedaliera ad un'altra; c) voli di ricerca: interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finche' sussiste la speranza di poterle soccorrere; d) evacuazione e interventi preventivi: interventi atti a sventare pericoli per l'incolumita' personale.