(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 23 aprile 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6933 del 29
dicembre 1995;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Con  il  presente  regolamento  vengono  definiti  gli  aspetti
organizzativi  del  servizio  di  pronto  soccorso  con eliambulanze,
istituito con legge provinciale 17 agosto  1987,  n.  21,  nonche'  i
requisiti  tecnico-sanitari  per  l'attivita'  di pronto soccorso con
eliambulanza.
  2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:
   a)  interventi  primari:   gli   interventi   in   cui   un   team
dell'emergenza   sanitaria,   in   caso  di  necessita'  allargato  a
specialisti, interviene direttamente  sul  luogo  dell'incidente  per
soccorrere  il  paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di
vista medico e infine per trasportarlo in una  struttura  ospedaliera
in grado di curare la lesione piu' grave da lui riportata;
   b)  interventi  secondari:  sono trasferimenti di persone malate o
ferite, su  indicazione  medica,  da  una  struttura  ospedaliera  ad
un'altra;
   c) voli di ricerca: interventi finalizzati alla ricerca di persone
disperse   o  smarrite,  finche'  sussiste  la  speranza  di  poterle
soccorrere;
   d) evacuazione e interventi preventivi: interventi atti a sventare
pericoli per l'incolumita' personale.